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Ma la liberatoria mi serve davvero?

 

 

 

foto (1)

Senza dubbio uno dei miti della fotografia professionale: il MODEL RELEASE, che in italiano viene spesso chiamato “liberatoria” o “modulo per i diritti di immagine”…
Ogni volta che si tocca l’argomento, la sensazione è simile a camminare su un campo minato.
La legislatura in materia è quanto mai vaga, sia in Italia, sia all’estero – anche se spesso case edititrici, enti museali e organizzatori di mostre chiedono ‘sto maledetto  modulo come condizione sine qua non ad essere pubblicati o esposti.

Ho cercato un po’ di materiale in giro per la rete e, ad essere sincero non ho trovato molto, o meglio, come spesso accade sul web, ho trovato tutto e il contrario di tutto.

La curiosità è scaturita dalla volontà di partecipare ad un importante concorso di fotografia di ritratto a Londra con una foto che ho scattato ad un’anziana signora quest’estate in India.
Trovo la foto piuttosto interessante, ma, naturalmente, NON HO nessuno straccio di liberatoria da parte della signora, che, con un semplice e pacato gesto della mano ha acconsentito a farsi ritrarre.

Ho cercato in rete alcune risposte e questo è quello ho trovato….

Nonostante la leggenda – più o meno metropolitana – che racconta che per ogni persona ritratta dobbiamo conservare una liberatoria, la realtà dei fatti è piuttosto diversa: DOBBIAMO SEMPLICEMENTE PREOCCUPARCI DI NON INVADERE LA PRIVACY DI CHI RITRAIAMO.
Generalmente, in un luogo pubblico, non ci si può aspettare di avere privacy e questo mette a tacere più o meno qualsiasi illazione del caso.

In realtà, quello di cui dobbiamo preoccuparci è più qualcosa legato al diritto di publicazione, diritto che violiamo nel momento in cui, utilizziamo per un nostro beneficio specifico la fotografia di una persona, senza essersi accordati per farlo.
Questo è quello che si chiama UTILIZZO COMMERCIALE dell’immagine  – contrapposto all’utilizzo editoriale.
L’utilzzo di una fotografia viene generalmente considerato editoriale quando la foto è notiziabile, cioè degna di essere considerata notizia.

E qui, in tutto il mondo, si apre una diatriba confusa e dai confini vaghi.

Un reportage o una foto che documenti un evento pubblico, generalmente, sono considerate editoriali, per cui non è neccessario preoccuparsi di nessun model realease.

UTILIZZO COMMERCIALE DI UN’IMMAGINE
Definiamo utilizzo commerciale quando una fotografia di una persona è impiegata a scopi pubblicitari, sponsorizzazioni/testimonial o scopi di mercato – questo però non si riferisce al fatto che la foto possa comparire all’interno di una pubblicazione che viene venduta (e qui ci le acque si mescolano…)

QUALE LEGGE IN TAL PROPOSITO.

La legge  alla quale dobbiamo riferirci è la 22/4/1941 e in particolare gli articoli 96, 97 e 98 – che riporto nella loro totalità

Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell’art. 93.

Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Questo dovrebbe toglierci ogni dubbio… in realtà non è così.

Nel mio caso, che poi è il caso di molti, e cioè la partecipazione ad una mostra, non c’è scopo commerciale e la persona che ho ritratto ha palesemente acconsentito – non si tratta di uno scatto rubato. E quindi? come ci si regola… con certezza non so, per cui , chiunque possa dare il suo contributo in merito a questo argomento confuso… lo faccia, per favore…

20120626-112108Anche perché, mi piacerebbe chiedere a Steve McCurry  se possiede la liberatoria per questa foto, per altro pubblicata in almeno tre volumi campioni di incassi e in mostra itinerante da almeno cinque anni…

 

– questo articolo compare anche nel blog “OcchioGrafico” di Walter Meregalli